La Legge n. 191/2023 derivante dal Decreto “Anticipi” stabilisce ultime disposizioni relative alle locazioni turistiche. Sono coinvolte tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere e extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) comprese CAV (case vacanze e appartamenti turistici), gestite in maniera non imprenditoriale e imprenditoriale.
Oltre l’introduzione della cedolare secca al 26% per coloro che gestiscono più di un immobile, è prevista l’attivazione di norme di sicurezza più stringenti e l’obbligo di ottenere il Codice CIN, con relativi doveri e sanzioni.
Dal 3 settembre 2024, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno 60 giorni per adeguarsi.
REQUISITI DI SICUREZZA
Tutte le strutture destinate ad affitti brevi e affitti turistici, devono dotarsi di dispositivi di sicurezza.
• Rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio: è obbligatorio garantire che siano funzionanti. Sono esonerati i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas.
• Estintori: devono essere mobili, accessibili e ben visibili, situati nelle zone dell’immobile a più alto rischio, almeno uno per ogni piano e uno ogni 200 mq dell’immobile, non inferiori a 6 Kg ognuno.
Entrambi i dispositivi devono essere:
– certificati dalla Comunità Europea (con simbolo CE);
– installati da tecnici professionisti per evitare falsi allarmi e garantire la massima efficacia.
La mancata installazione di estintori adeguati può comportare multe che variano da 600 a 6000 euro per ciascuna violazione accertata.
IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è il codice assegnato in Italia a tutti gli immobili destinati ad uso turistico.
L’obiettivo è assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Il Cin sostituirà il vecchio Codice Identificativo Regionale (in Campania è il CURS).
Il CIN è assegnato previa istanza, da parte del titolare dell’immobile o dal property manager con delega del proprietario, attraverso una procedura automatizzata, dal Ministero del Turismo tramite il sito ufficiale predisposto -> Banca Dati Strutture Ricettive.
Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante dati catastali dell’immobile e conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.
Alla struttura gestita in modo imprenditoriale viene chiesto il Codice ATECO di appartenenza; in caso di attività non imprenditoriale, a tale richiesta, selezionare la casella “assente”.
La nuova struttura, per poter richiedere il Codice CIN, dovrà prima richiedere ed ottenere, dalla Regione di appartenenza, il Codice Identificativo Regionale.
E’ obbligatorio esporre il CIN all’esterno della struttura in prossimità del nome dell’immobile di riferimento e su qualsiasi annuncio pubblicitario online della struttura. La mancata esposizione del CIN può comportare multe da 500 € a 5mila euro.
Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locata senza il possesso del CIN, si applicheranno sanzioni che variano da 800 a 8mila euro.
ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Chi esercita, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale l’attività di locazione turistica o di locazioni brevi, ha l’obbligo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune in cui svolge l’attività. Questa si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
La mancata presentazione della Scia è punita con sanzioni da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
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